COS’È IL CIN
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è stato istituito dal Ministero del Turismo con l’obiettivo di garantire la tutela del mercato e della concorrenza, supervisionando le varie strutture ricettive, gli affitti turistici e brevi tramite una banca dati nazionale messa a disposizione del Ministero.
La normativa di riferimento è all’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023
QUALI SONO I TEMPI
Dal 28 Agosto si completa la lista delle Regioni italiane che possono in via sperimentale avviare l’iter di richiesta del CIN. Il Ministero ci tiene a specificare che in questa fase sperimentale non sono previste sanzioni. Non appena sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale la fase di sperimentazione terminerà.
In ogni caso:
- Se sei in possesso del codice identificativo regionale da prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sul CIN hai complessivamente 120 giorni di tempo per ottenere il CIN.
- Se al contrario hai ottenuto il Codice Identificativo Regionale successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni di legge, hai tempo 30 giorni. Dopodiché sarai soggetto a sanzioni (leggi più sotto).
COME SI RICHIEDE IL CIN
Per richiedere il CIN, è indispensabile collegarsi al portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ utilizzando le proprie credenziali SPID e inserire il Codice Identificativo Regionale rilasciato dalla Regione. Per dettagli sul CIR temporaneo fornito dal Ross1000 nella Regione Lazio, puoi consultare il nostro articolo.
ESTINTORI E RILEVATORI E SICUREZZA
Oltre all’introduzione del nuovo Codice Identificativo Nazionale, dal 1° settembre diventa obbligatoria la presenza nelle strutture anche di un estintore da 6 kg (in schiuma o polvere) per ogni 200mq di superficie dell’appartamento e comunque per piano e il rilevatore di monossido di carbonio e gas combustibile.
Relativamente al gas combustibile è possibile essere esenti nel caso in cui non sia presente un impianto a gas e che sia “comprovata con certezza (…) il rischio di rilascio incontrollato di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio” (cit.).
In ogni caso, oltre agli estintori e ai rilevatori, gli alloggi devono avere gli impianti in regola così come prescritto dall’art. 1, comma 595, L. n.178/2020
DOVE ESPORRE IL CIN
Il CIN dovrà obbligatoriamente essere visibilmente esposto all’esterno della struttura, nel rispetto delle normative urbanistiche e paesaggistiche, e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria (annunci online, offline ecc.)
QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE
In caso di:
- Strutture prive di CIN è prevista una sanzione da 800€ a 8000 €
- Mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione che va da 500€ a 5000€
RINGRAZIAMENTI
Desideriamo ringraziare, il nostro partner Welcomeasy con cui abbiamo un continuo confronto sulle novità operative quando cambiano gli applicativi e i processi.
Un sentito ringraziamento a Dario Pileri, Presidente dell’Associazione ProLocaTur, per la sua costante disponibilità nel chiarire dubbi normativi con grande competenza e preparazione.
FERIMENTI ESTERNI
Sito della banca dati BDSR
Se vuoi approfondire tutti gli aspetti relativi al tema del nuovo CIN e tutta gli argomenti sulla sicurezza discussi in questo articolo puoi anche consultare le FAQ del Ministero del Turismo